IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomuncazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della "Cassa conguaglio per il settore telefonico"; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 23/1986 con il quale e' stata prorogata l'operativita' della "Cassa conguaglio per il settore telefonico" e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Vista la sentenza n. 480 del 2 marzo 1992, con la quale il TAR Lazio ha annullato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, per vizio di procedura (irrituale convocazione dei membri della Commissione centrale prezzi); Ritenuto che, rimosso il vizio formale censurato dall'organo giurisdizionale, nulla osta alla rinnovazione del provvedimento tariffario, con efficacia decorrente dalla stessa data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11 del 3 luglio 1992; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata e' ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore ad un anno. 2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti, l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di durata inferiore a novanta giorni in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessita' degli organi di informazione e per altre esigenze di pubblica utilita'.