IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regio  decreto  19  luglio  1941,  n. 1198, e successive
modifiche;
   Vista la convenzione stipulata il 1› agosto 1984 fra il  Ministero
delle poste e delle telecomuncazioni e la SIP - Societa' italiana per
l'esercizio  telefonico  p.a.,  approvata  con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto il decreto ministeriale 8  febbraio  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26 settembre 1974, con il quale e'
stato  determinato  il  contributo  di  impianto   per   collegamenti
telefonici fuori del perimetro abitato;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, e 27 marzo  1986,  n.  82,  concernenti  l'adeguamento  delle
tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Visti i provvedimenti  del  Comitato  interministeriale  prezzi  n.
24/1981   e   n.   11/1982  riguardanti  l'istituzione  della  "Cassa
conguaglio per il settore telefonico";
  Visto il provvedimento del  Comitato  interministeriale  prezzi  n.
23/1986  con  il quale e' stata prorogata l'operativita' della "Cassa
conguaglio  per  il  settore  telefonico"  e  sono  state   impartite
ulteriori norme per il suo funzionamento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991,
concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Vista la sentenza n. 480 del 2 marzo 1992,  con  la  quale  il  TAR
Lazio   ha  annullato,  facendo  salvi  gli  ulteriori  provvedimenti
dell'amministrazione,  il  citato  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  12  gennaio  1991,  per  vizio  di  procedura  (irrituale
convocazione dei membri della Commissione centrale prezzi);
  Ritenuto  che,  rimosso  il  vizio  formale  censurato  dall'organo
giurisdizionale,  nulla  osta  alla  rinnovazione  del  provvedimento
tariffario, con efficacia decorrente dalla stessa data  indicata  nel
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991;
  Visto  il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 11
del 3 luglio 1992;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata  e' ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore
ad un anno.
  2. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli  impianti,
l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di
durata  inferiore  a  novanta  giorni  in occasione di fiere, mostre,
esposizioni, congressi, manifestazioni sportive,  per  le  necessita'
degli  organi  di  informazione  e  per  altre  esigenze  di pubblica
utilita'.